Centro Europeo di Studi di Nisida


Osservatorio e Banca Dati sul Fenomeno
della Devianza Minorile in Europa

La mediazione penale minorile in Francia

La Giustizia minorile riposa su un principio progressivamente riconosciuto dalla fine del XVIII secolo: il minore (l’infante) non ha raggiunto la sua maturità, a differenza dell’adulto. L’azione pubblica non ha dunque vocazione a chiudere ciò che non si è ancora concluso ed il progetto di sviluppo della persona sta nel cuore dell’intervento della società nei confronti dei minori. Perciò la sua cornice, sul piano del diritto (civile, penale, sociale e dell’assistenza) così come sul piano procedurale è sempre segnata da una dualità tra ciò che vi è di progressivo e ciò che vi è di definitivo nella misura; tra ciò che ha vocazione ad educare ciò che sanziona. Tra ciò che è di pertinenza delle comunità territoriali e ciò che è di pertinenza dello Stato. In particolare, una pratica specifica che riguarda il minore delinquente illustra bene questa dualità laddove il giudice minorile apre un doppio fascicolo (dossier). Egli pronunzia una misura civile di assistenza educativa a un minore pur mantenendo sospesa la dimensione penale dell’azione giudiziaria. Più in generale, i testi fondamentali hanno specializzato l’insieme dei professionisti del settore e creato strumenti specifici allargando il dominio di competenze del giudice nel senso della protezione del giovane e della garanzia di un diritto all’educazione, estendendo il beneficio della protezione giudiziaria ai giovani maggiorenni. Nel far ciò essi hanno portato con sé un’altra dualità che s’incrocia con la prima: quella dell’amministrativo e del giudiziario.
Sul piano amministrativo, fin dalle leggi di decentramento degli anni Ottanta, le leggi affidano alle comunità territoriali, essenzialmente al dipartimento, la messa in atto di azioni dedicate alla prevenzione delle situazioni difficili, critiche, ed all’aiuto che è opportuno fornire ai minori ed alle loro famiglie qualora i loro rappresentanti legali abbiano dato il consenso.
Sul piano giudiziario, la protezione dell’infanzia, subordinata alla constatazione di una situazione di rischio per il ragazzo, è ordinata dal giudice minorile e s’impone alla famiglia, persino se il magistrato cerca la sua adesione. La messa in atto di tale misura di assistenza educativa ha l’effetto di regolare, di controllare l’esercizio dell’autorità parentale mantenendo finché possibile il minore nel suo “ambiente naturale” di vita. Sullo steso piano, il trattamento giudiziario dei delinquenti è di competenza esclusiva dello Stato e grava sulla Giustizia. La sua originalità consiste nello stabilire, prima d’ogni altra decisione, un bilancio della personalità del minore e della sua situazione sociale e familiare. Essa comporta infine una specializzazione del personale che partecipa ad una presa in carico sempre educativa, qualunque sia la misura comminata.
Per seguire in questa pubblicazione il dettaglio delle azioni e dei mezzi della giustizia minorile conviene tenere a mente queste dualità che si intrecciano: tra l’ora ed il futuro del giovane; tra l’autorità parentale e l’intervento della società; tra la traduzione di quest’ultimo nella cornice amministrativa e nella cornice giudiziaria.


La mediazione penale minorile in Francia